Sul pericolo di reiteratio criminis rilevante ex art. 274, comma 1, lett. c), cpp.

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Sovente mi capita di nutrire delle forti perplessità -a tacer d’altro- rispetto al riferimento, offerto in
sede cautelare, alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, inteso quale elemento
necessario per disporre misure cautelari.
Ho come l’impressione -spero di sbagliarmi- che tale esigenza, attraverso un uso incontrollato,
rappresenti una sorta di presunzione posta in relazione esclusivamente all’addebito provvisorio,
ancorché elevato in una fase “embrionale” del procedimento penale.
Il dato testuale dell’art. 274, comma 1, lett. c), invero, offre diversi spunti di valutazione che, nelle
concrete esperienze professionali, un giudice de liberate assai raramente ha ritenuto
autonomamente di affrontare.
Sul punto, ad esempio, concretezza ed attualità, per “specifiche modalità e circostanze del fatto” e
per la “personalità” dell’imputato da desumersi “da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali”, sembrano “cedere il passo” alle peculiari caratteristiche del fatto storico per cui
si procede.
Invero, concretezza ed attualità devono rappresentare due distinti criteri che il giudice, assolvendo
al proprio onere motivazionale, deve affrontare senza mere “formule di stile”, attraverso un giudizio
prognostico e tenendo a mente che il principio operante è quello del minor sacrificio possibile.
Purtroppo la mia impressione è che, assai di frequente, si tenda a dare maggior rilievo a tutti quegli
elementi indiziari che integrano il fumus commissi delicti, dando per “scontata” -leggi, sussistente-
l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) ed omettendo di tenere a mente che la
summenzionata disposizione normativa è posta a presidio di libertà costituzionalmente garantite.